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Fattura per affittacamere, ecco come farla e perché non serve l'esterometro | Agenda Digitale

https://www.agendadigitale.eu/documenti/esperto-risponde/fattura-per-affittacamere-ecco-come-farla-e-perche-non-serve-lesterometro/?fbclid=IwAR1W6fB6ivqzvtkUyN3szYXAog1GunzYVN8Sow6OKz-QoMdiyDTDUMoEnVY

DOMANDA

Sono titolare di un affittacamere, e da quest’anno sarà in gestione imprenditoriale, pertanto ho aperto partita IVA aderendo al regime forfettario. Per ovviare all’acquisto del registratore di cassa telematico opterei per l’emissione delle fatture (non fatture elettroniche[1] in quanto forfettario) a tutti i miei clienti. È corretto questo tipo di gestione? inoltre, siccome la mia clientela è per il 90% straniera di cui oltre il 50% extra UE, come devo compilare la fattura non elettronica? grazie e saluti.

Fabio Maracci

RISPOSTA

L’emissione della fattura, analogica o elettronica, è alternativa rispetto all’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, da quest’anno sostituite dalla emissione del documento commerciale tramite i c.d. registratori telematici. Il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 prevede che i contribuenti che hanno optato per il “regime di vantaggio” o il “regime forfettario”  siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Il successivo comma 3-bis prevede la trasmissione mensile dell’esterometro, ma pone l’adempimento esclusivamente a carico dei “soggetti passivi di cui al comma 3”, ossia di coloro che sono obbligati ad emettere la fattura elettronica, esonerando quindi coloro che, avendo optato per il “regime di vantaggio” o per il “regime forfettario”, ne sono esclusi. Questo è confermato anche dalla circolare 14/E del 17 giugno 2019, punto 4.2: “ Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario”.

La fattura analogica va compilata indicando quanto previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972, ossia:

Sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura della normativa di cui lei si avvale (per esempio, “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018”) e qualora l’importo del documento superi 77,47 euro dovrà essere applicata sull’originale la marca da bollo di 2 euro, e di ciò dovrà essere data menzione sulla copia della fattura che resterà in suo possesso, previa indicazione del numero identificativo seriale della marca da bollo applicata.

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Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu[2]

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA

References

  1. ^ fatture elettroniche (www.agendadigitale.eu)
  2. ^ esperto@agendadigitale.eu (www.agendadigitale.eu)
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